Avvertenza: Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza L'art. 37 del D.L. n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ha modificato quanto previsto dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020 "Cura Italia" e prorogato di un mese, cioè al 15 maggio 2020, la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi rispetto all'originaria data fissata al 15 aprile 2020. Quindi anche i procedimenti di accesso (tutti, non solo quelli FOIA) sono assoggettati alla stessa sospensione. Sarà cura di questa amministrazione adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.
L'art. 103 del decreto "Cura Italia"prevede che non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Quindi anche i procedimenti di accesso (tutti, non solo quelli FOIA) sono assoggettati alla stessa sospensione. Sarà cura di questa amministrazione adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.